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SACE: polizza assicurativa pro-soluto con appendice di voltura

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La Sace ha presentato la polizza pro-soluto con appendice di voltura che dovrebbe permettere alle piccole e medie imprese di smobilizzare più velocemente il credito derivante dall’esportazione. Tale polizza ha per oggetto crediti rappresentati da effetti cambiali che vengano ceduti prosoluto a banche o a primarie società finanziarie nazionali od estere accettate da SACE. SACE, pertanto, s’impegnerà ad emettere Appendice di Voltura in favore dell’Istituto Scontante, in concomitanza con l’accertata sussistenza delle seguenti circostanze:

a) Esistenza di un contratto di assicurazione pienamente valido ed efficace, fatta eccezione per gli adempimenti di cui all’art. 2.2 delle CSP, stipulato da SACE esclusivamente a copertura del rischio del credito, relativo agli EGS specificati nell’art. 2.1 a), b), d), e), f), g), h), i), a fronte di un’operazione ex art. 3.1.1.. L’assicurazione è altresì consentita in relazione agli EGS di cui all’art. 2.1 a) e b) indipendentemente dagli EGS di cui all’art. 2.1 d), e), f), g), h), i) per i paesi verso i quali le condizioni di assicurabilità stabilite da SACE lo consentano;

b) Previsione nel contratto commerciale sottostante:
1) di una clausola compromissoria, che stabilisca la devoluzione di eventuali controversie ad un foro arbitrale ubicato in un Paese che abbia aderito alla Convenzione di New York del 10 Giugno 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri, sempre che il Paese del Debitore abbia aderito a detta Convenzione;
2) dei termini di resa delle merci;
3) delle modalità di liberazione degli effetti cambiali;

c) Nel caso in cui i crediti siano rappresentati da cambiali tratte (bills of exchange) saranno necessari:
1) l’accettazione del trattario;
2) l’indicazione nella cambiale del “traente / esportatore / girante / scontatario” come prenditore;
3) l’impegno da parte del “giratario / Istituto Scontante”, con convenzione specifica, a non esercitare l’azione di regresso cambiario nei confronti del traente, nonché quello ad ottenere analoga dichiarazione dagli altri Istituti scontanti ai quali l’operazione fosse in seguito ceduta;
4) la dichiarazione nella quale il “giratario / Istituto Scontante” attesti di essere divenuto portatore di buona fede dei titoli di credito a seguito dell’operazione di finanziamento.

d) Applicazione agli effetti cambiali rappresentativi dei crediti ceduti (promissory notes o bills of exchange) del diritto di un Paese che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra del 1930 concernente la legge uniforme sulla cambiale ed il vaglia cambiario o di altro ordinamento giuridico che abbia recepito i principi dell’astrattezza e dell’autonomia dei titoli di credito, se adeguatamente dimostrato.

e)
1) esistenza di un verbale di accettazione e positivo collaudo da parte dell’”acquirente / debitore” ovvero, laddove non fosse contrattualmente prevista una prova documentale dell’accettazione della fornitura (es. Contratti con resa FOB), l’esportatore dovrà produrre dichiarazione rilasciata dall’”acquirente / debitore” attestante la piena corrispondenza della merce resa a quanto pattuito, se l’operazione di sconto avviene quando sono state integralmente adempiute le obbligazioni contrattuali;
ovvero
2) rilascio di apposita lettera di manleva da parte dell’esportatore a favore di SACE quando o non sia stato ancora rilasciato un verbale di accettazione o positivo collaudo, o le obbligazioni contrattuali siano in fase di adempimento e la polizza di assicurazione non è ancora pienamente efficace ai sensi di quanto disposto all’art. 2.2 delle CSP;

f) Rilascio di apposita lettera di manleva dell’esportatore a favore di SACE contro l’eventuale commissione di illeciti penali da parte dallo stesso;

g) Cessione dei crediti pro soluto dall’esportatore ad un Istituto Scontante, previa positiva valutazione del cessionario da parte di SACE, con esplicita assunzione della garanzia dell’esistenza del credito;

h) Impegno dell’Istituto Scontante a non riscontare, in futuro, i titoli di credito acquistati senza la specifica ed espressa approvazione di SACE dell’operazione di sconto a favore del giratario successivo, il quale subentrerà in tutti gli obblighi, oneri e diritti derivanti dalla polizza. L’operazione di risconto dovrà comunque riguardare l’intero credito oggetto del contratto commerciale;

i) Stipula di apposito Accordo tra l’Istituto Scontante e lo scontatario esportatore intesa ad assicurare la necessaria collaborazione di quest’ultimo all’Istituto Scontante per l’adempimento di tutti gli obblighi ed oneri previsti dalla Polizza assicurativa SACE, con specifico, ma non esclusivo, riferimento alla probazione dell’eventuale sussistenza di sinistri e del relativo ammontare del danno indennizzabile;

j) Dichiarazione dell’Istituto Scontante di voler succedere negli obblighi e negli oneri derivanti dalla Polizza SACE, nonché di farsi carico di ogni e qualsiasi inadempienza a detti obblighi ed oneri di cui si sia reso eventualmente responsabile nei confronti di SACE lo scontatario esportatore. Da tale dichiarazione si intenderanno esclusi gli obblighi a carico dell’originario assicurato per i quali SACE rilascerà apposita attestazione, richiamati nell’Appendice di voltura;

k) L’operazione di sconto pro-soluto potrà essere effettuata anche per “tranche”, man mano che i titoli rappresentativi del credito siano disponibili, sempre che l’operazione stessa riguardi “ab initio”, in termini fermi ed irrevocabili, l’intero credito oggetto della Polizza, che sarà globalmente volturata a favore di un Istituto Scontante che subentra, pertanto, in tutti gli obblighi, oneri e diritti derivanti dalla Polizza stessa;

l) Nel caso in cui l’Istituto Scontante, in applicazione della sua politica di sconto, assuma in proprio il rischio per i crediti entro un determinato limite di dilazione e chieda la voltura della polizza soltanto per la copertura assicurativa dei crediti che eccedano tale limite, l’Istituto suddetto s’impegna a costituire SACE mandataria, senza possibilità di revoca, senza obbligo di rendiconto e senza rappresentanza, per lo svolgimento dell’eventuale attività di recupero di tutti i crediti originariamente assicurati con la polizza in parte volturata.

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