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La
Sace ha presentato la polizza pro-soluto con appendice di voltura che dovrebbe
permettere alle piccole e medie imprese di smobilizzare più velocemente
il credito derivante dall’esportazione. Tale polizza ha per oggetto
crediti rappresentati da effetti cambiali che vengano ceduti prosoluto a banche
o a primarie società finanziarie nazionali od estere accettate da SACE. SACE,
pertanto, s’impegnerà ad emettere Appendice di Voltura in favore dell’Istituto
Scontante, in concomitanza con l’accertata sussistenza delle seguenti
circostanze:
a) Esistenza di un contratto di assicurazione pienamente valido ed
efficace, fatta eccezione per gli adempimenti di cui all’art. 2.2 delle CSP,
stipulato da SACE esclusivamente a copertura del rischio del credito, relativo
agli EGS specificati nell’art. 2.1 a), b), d), e), f), g), h), i), a fronte di
un’operazione ex art. 3.1.1.. L’assicurazione è altresì consentita in
relazione agli EGS di cui all’art. 2.1 a) e b) indipendentemente dagli EGS di
cui all’art. 2.1 d), e), f), g), h), i) per i paesi verso i quali le
condizioni di assicurabilità stabilite da SACE lo consentano;
b) Previsione nel contratto commerciale sottostante:
1) di una clausola compromissoria, che stabilisca la devoluzione di
eventuali controversie ad un foro arbitrale ubicato in un Paese che abbia
aderito alla Convenzione di New York del 10 Giugno 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione
dei lodi stranieri, sempre che il Paese del Debitore abbia aderito a detta
Convenzione;
2) dei termini di resa delle merci;
3) delle modalità di liberazione degli effetti cambiali;
c) Nel caso in cui i crediti siano rappresentati da cambiali tratte (bills
of exchange) saranno necessari:
1) l’accettazione del trattario;
2) l’indicazione nella cambiale del “traente / esportatore /
girante / scontatario” come prenditore;
3) l’impegno da parte del “giratario / Istituto Scontante”,
con convenzione specifica, a non esercitare l’azione di regresso cambiario nei
confronti del traente, nonché quello ad ottenere analoga dichiarazione dagli
altri Istituti scontanti ai quali l’operazione fosse in seguito ceduta;
4) la dichiarazione nella quale il “giratario / Istituto Scontante”
attesti di essere divenuto portatore di buona fede dei titoli di credito a
seguito dell’operazione di finanziamento.
d) Applicazione agli effetti cambiali rappresentativi dei crediti ceduti
(promissory notes o bills of exchange) del diritto di un Paese che abbia aderito
alla Convenzione di Ginevra del 1930 concernente la legge uniforme sulla
cambiale ed il vaglia cambiario o di altro ordinamento giuridico che abbia
recepito i principi dell’astrattezza e dell’autonomia dei titoli di credito,
se adeguatamente dimostrato.
e)
1) esistenza di un verbale di accettazione e positivo collaudo da parte
dell’”acquirente / debitore” ovvero, laddove non fosse
contrattualmente prevista una prova documentale dell’accettazione della
fornitura (es. Contratti con resa FOB), l’esportatore dovrà produrre
dichiarazione rilasciata dall’”acquirente / debitore” attestante la
piena corrispondenza della merce resa a quanto pattuito, se l’operazione di
sconto avviene quando sono state integralmente adempiute le obbligazioni
contrattuali;
ovvero
2) rilascio di apposita lettera di manleva da parte dell’esportatore a
favore di SACE quando o non sia stato ancora rilasciato un verbale di
accettazione o positivo collaudo, o le obbligazioni contrattuali siano in fase
di adempimento e la polizza di assicurazione non è ancora pienamente efficace
ai sensi di quanto disposto all’art. 2.2 delle CSP;
f) Rilascio di apposita lettera di manleva dell’esportatore a favore di
SACE contro l’eventuale commissione di illeciti penali da parte dallo stesso;
g) Cessione dei crediti pro soluto dall’esportatore ad un Istituto
Scontante, previa positiva valutazione del cessionario da parte di SACE, con
esplicita assunzione della garanzia dell’esistenza del credito;
h) Impegno dell’Istituto Scontante a non riscontare, in futuro, i
titoli di credito acquistati senza la specifica ed espressa approvazione di SACE
dell’operazione di sconto a favore del giratario successivo, il quale
subentrerà in tutti gli obblighi, oneri e diritti derivanti dalla polizza. L’operazione
di risconto dovrà comunque riguardare l’intero credito oggetto del contratto
commerciale;
i) Stipula di apposito Accordo tra l’Istituto Scontante e lo
scontatario esportatore intesa ad assicurare la necessaria collaborazione di
quest’ultimo all’Istituto Scontante per l’adempimento di tutti gli
obblighi ed oneri previsti dalla Polizza assicurativa SACE, con specifico, ma
non esclusivo, riferimento alla probazione dell’eventuale sussistenza di
sinistri e del relativo ammontare del danno indennizzabile;
j) Dichiarazione dell’Istituto Scontante di voler succedere negli
obblighi e negli oneri derivanti dalla Polizza SACE, nonché di farsi carico di
ogni e qualsiasi inadempienza a detti obblighi ed oneri di cui si sia reso
eventualmente responsabile nei confronti di SACE lo scontatario esportatore. Da
tale dichiarazione si intenderanno esclusi gli obblighi a carico dell’originario
assicurato per i quali SACE rilascerà apposita attestazione, richiamati nell’Appendice
di voltura;
k) L’operazione di sconto pro-soluto potrà essere effettuata anche per
“tranche”, man mano che i titoli rappresentativi del credito siano
disponibili, sempre che l’operazione stessa riguardi “ab initio”, in
termini fermi ed irrevocabili, l’intero credito oggetto della Polizza, che
sarà globalmente volturata a favore di un Istituto Scontante che subentra,
pertanto, in tutti gli obblighi, oneri e diritti derivanti dalla Polizza stessa;
l) Nel caso in cui l’Istituto Scontante, in applicazione della sua
politica di sconto, assuma in proprio il rischio per i crediti entro un
determinato limite di dilazione e chieda la voltura della polizza soltanto per
la copertura assicurativa dei crediti che eccedano tale limite, l’Istituto
suddetto s’impegna a costituire SACE mandataria, senza possibilità di revoca,
senza obbligo di rendiconto e senza rappresentanza, per lo svolgimento dell’eventuale
attività di recupero di tutti i crediti originariamente assicurati con la
polizza in parte volturata.
Le aziende interessate ad avere chiarimenti potranno contattare:
Lucia Resegotti – Tel. 0382 34.326 - E-mail: exportnotizie@pvexp.it.
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