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Nuove normative per spedire prodotti tessili
A partire dall’8 maggio 2012 entreranno in vigore nuove normative comunitarie relative al codice armonizzato della classificazione delle fibre tessili. Le modifiche alla normativa sulla classificazione dei prodotti tessili riguardano la quantità e la composizione delle fibre tessili ed i nuovi requisiti in termini di etichettatura e contrassegno. Queste variazioni rendono chiaramente identificabile la composizione fibrosa dei prodotti tessili. Le nuove disposizioni interessano anche i prodotti tessili contenenti materiali non tessili di origine animale. Si ricorda tuttavia che sono previste misure transitorie valide fino al 9 novembre 2014 per permettere ai prodotti tessili già presenti sul mercato europeo prima dell’8 maggio 2012 di continuare ad essere commercializzati pur non essendo conformi alle nuove norme.
Il testo completo delle modifiche normative è contenuto nel regolamento UE 1007/2011 del 27 settembre 2011 che abroga le precedenti direttive del consiglio 73/44/CEE, 96/73 CE e 2008/121/CE.
USA: Aumento delle tariffe doganali sulle spedizioni di animali selvatici
L’agenzia di protezione ambientale statunitense “US Fish and Wildlife” ha varato in via definitiva un regolamento relativo all’aumento degli oneri doganali applicati per controllare le spedizioni di animali selvatici. Con l’adozione della normativa dell’8 gennaio 2009, l’US Fish and Wildlife ha reso note le nuove tariffe per il controllo di tutte le spedizioni di animali selvatici che saranno in vigore nel 2012. Le tariffe Fish and Wildlife (FW) dipendono dalla specie animale trasportata e dalla località di arrivo della spedizione.
Le nuove tariffe FW che riguardano gli animali selvatici, sia vivi che morti, sono le seguenti:
Tipo di controllo Vecchia tariffa Nuova tariffa
Base $91.00 $93.00
Aggiuntivo $74.00 $93.00
Arabia Saudita: stop a import apparecchiature a 127 volt
Le Autorità Doganali Saudite hanno deciso che dal prossimo 8 novembre sara’ vietata l’importazione di apparecchiature, macchinari, strumentazioni e loro accessori a 127 Volt di tensione, concedendo un periodo transitorio di sei mesi a far data dalla pubblicazione della decisione.
A partire dalla stessa data e per i prossimi cinque anni, la Dogana Saudita permetterà l’importazione di apparecchiature elettriche che funzionano o con tensione duale (127 e 220 Volt) o quelli con solo 220 volt di tensione.
Passati questi cinque anni, l’importazione di apparecchiature elettriche e loro acessori sarà permessa esclusivamente per apparecchiature con 220/230 Volt di tensione.
Per quanto riguarda le apparecciature a tre fasi, sara’ permessa l’importazione di apparecchiature a 230-400 Volt. Per i pezzi di ricambio delle apparecchiature a 127 Volt di tensione, la Dogana ne permettera’ l’importazione per un periodo di quindici anni a partire dalla data della decisione.
A distanza di dieci anni dalla decisione sarà ammessa unicamente l’importazione di apprecchiature ed accessori a 230-400 Volt di tensione.
(ICE RIYADH)
Vietnam: normative più stringenti per l'import
Il Ministero dell’industria e commercio intende rafforzare i controlli su cosmetici, cellulari e alcolici. Questi prodotti rientrano infatti nella lista dei beni che saranno sottoposti a limiti di importazione allo scopo di ridurre il deficit commerciale. Pertanto il ministero ha stabilito che tali beni potranno essere importati solo attraverso tre porti, ossia Haiphong, Danang e Hochiminh City. Al contempo, il Ministero delle Finanze ha suggerito che tali beni siano in futuro soggetti alla massima tariffa doganale consentita dagli impegni sottoscritti dal Vietnam con il WTO. Le nuove regole comporteranno ritardi nelle consegne e imporranno di procurarsi ulteriori permessi ma non rappresentano un bando all’esportazione dei suddetti prodotti in Vietnam. Le aziende italiane interessate ad approfondire il mercato dei cosmetici, cellulari e alcolici possono contattare l’ufficio ICE in Vietnam (
hochiminh@ice.it ).
(ICE HO CHI MINH CITY)
India: UE introduce dazi quinquennali per tubi in acciaio
L’Unione Europea ha imposto per i prossimi cinque anni dazi all’importazione di acciaio al carbonio dall’India, allo scopo di difendere i produttori europei, incluso Acerinox SA (ACX), dai sussidi concessi ai concorrenti indiani come Mukand Ltd. Con l’aumento dei dazi europei, al 4,3 % si intende contrastare le distorsioni commerciali provocate dai sussidi indiani agli esportatori di aste di acciaio inossidabile, usate a scopi domestici, per le auto e per gli strumenti medici. I sussidi hanno avuto ripercussioni negative sulle importazioni europee, che sono diminuite di 40 milioni € circa (57 milioni $) nel 2009. Tali misure quinquennali sono state introdotte nel dicembre 2010 ed entrate in vigore dal 30 aprile 2011
(ICE MUMBAI)
Nuove regole UE per import dal Giappone
A seguito dell’incidente accaduto presso la centrale nucleare di Fukushima, la Commissione Europea ha emesso il Reg. (UE) n. 297/2011, modificato dal Reg. (UE) n. 351/2011, entrato in vigore il 13 aprile 2011. Tale Regolamento assoggetta a determinate condizioni l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari o provenienti dal Giappone, stabilendo che la merce descritta nell’art. 1 del Reg. (UE) n. 297/2011 debba essere scortata da una “dichiarazione per l’importazione nell’Unione Europea” sottoscritta da un rappresentante dell’autorità giapponese competente, che certifichi una delle seguenti condizioni:
1) il prodotto è stato raccolto/trasformato prima dell’11.03.2011;
2) il prodotto è originario/proveniente da una prefettura diversa da quelle ritenute a rischio nel Reg. (UE) n. 297/2011;
3. il prodotto, se originario/proveniente da una delle prefetture a rischio, non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi indicati nel Reg. (UE) n. 351/2011, come rettificato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 aprile 2011.
Tali disposizioni lasciano comunque a ogni Stato membro la facoltà di eseguire analisi per rilevare la presenza anche di altri radionuclidi.
Misure adottate in Italia
Il Ministero della Salute ha stabilito che i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) non soltanto vidimeranno le dichiarazioni per l’importazione nell’Unione Europea, così come previste dal Reg. (UE) n. 297/2011. Dovranno, infatti, effettuare anche il controllo degli alimenti di origine animale e non animale prodotti o confezionati in Giappone dopo l’11 marzo 2011 per individuare l’eventuale presenza di radionuclidi iodio-131, cesio-134, cesio-137, attraverso analisi effettuate su un’adeguata percentuale di campioni.
La merce che non presenterà la documentazione prevista correttamente vidimata dall’autorità competente non sarà immessa sul mercato e verrà eliminata o rispedita al Paese di origine.
Anche l'Arabia Saudita blocca import verdure dall'UE
Come conseguenza della diffusione nell’UE del batterio Escherichia, il Sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura saudita Ing. Jaber Al-Shehri ha annunciato la decisione del Governo di bloccare l’importazione, a fini “preventivi”, delle verdure provenienti dall’Unione Europea. Lo stesso Sottosegretario ha anche dichiarato che, almeno fino a ieri, non si è registrato alcun caso di contagio nel Regno.
Secondo la stessa fonte, la decisione presa dal Ministero dovrebbe essere temporanea fintanto non sarà chiarita la situazione nei Paesi Europei.
Per rassicurare il consumatore saudita, il Sottosegretario ha affermato che le importazioni di verdure dall’Unione Europea ammontano a circa 300 tonnellate l’anno e che la produzione locale copre circa l’85% del fabbisogno nazionale.
L’Arabia Saudita, per sopperire alla mancanza di quelle verdure di origine Europea, si rivolgerà a mercati del Medio Oriente, tipo Giordania, Siria, Turchia ed Egitto, non colpiti dal batterio killer.
(ICE RIYADH)
Singapore: vicino l'accordo di libero scambio con UE
L’Unione Europea ha dichiarato che i colloqui con Singapore sull’Accordo di libero scambio dovrebbero completarsi in pochi mesi. Il capo della delegazione europea Rupert Schlegelmilch ha affermato mercoledì scorso ad una conferenza stampa che l’accordo entrera’ in vigore probabilmente nella seconda parte del prossimo anno.
Il negoziatore ha, inoltre, dichiarato che l’Unione Europea e’ gia’ a buon punto nella negoziazione commerciale con l’India e la Malaysia e sta considerando l’ipotesi di avviare trattative con Giappone, Vietnam, Indonesia, Filippine e Tailandia.
Singapore e’ il 12° partner commerciale dell’Unione mentre quest’ultima e’ il secondo destinatario dei prodotti della Citta’-Stato.
(ICE SINGAPORE)
Libano: embargo sui vegetali europei
Il Libano ha imposto l’embargo su tutti i prodotti vegetali di provenienza europea, a seguito del batterio killer “E.coli”, secondo quanto comunicato dal Ministro dell’Agricoltura locale Hussein Hajj Hassan. L’embargo secondo il Ministro, non causerà carenza di offerta, in quanto il Libano può contare sulla sua produzione e su quella dei Paesi vicini quali Siria e Giordania. L’Unione europea ha commentato la decisione libanese quale “sproporzionata”.
(ICE BEIRUT)
Cina: esenzione della tassa per servizi in outsourcing
L'esenzione fiscale sulla business tax per le attività di outsourcing offshore resta in vigore fino al 2013.
I ministeri economici cinesi (quello delle finanze e del commercio) e la corrispondente Agenzia delle entrate hanno chiarito, attraverso il comunicato relativo all'esenzione della Business Tax per le attività di Outsourcing Offshore nelle città pilota che tale agevolazione fiscale risulta essere ancora vigente.
Con l'espressione outsourcing si intende definire un modello aziendalistico con cui i processi di business di una azienda sono trasferiti ad un'altra azienda (esterna). Se la produzione di un lavoro è concesso ad un ente terzo dello stesso Paese si parla di outsourcing onshore mentre nel caso in cui la produzione è destinata ad un soggetto di un Paese estero si parla di outsourcing offshore.
La Repubblica popolare, secondo i dati del ministero del commercio cinese, è in continua espansione, seconda soltanto all'India, circa i servizi dati in outsourcing.
Dai numeri, infatti, emerge che i ricavi derivanti da tali attività sono cresciuti nella misura del 151.9% (per un valore di 10.1 miliardi di dollari).
(Fonte: FiscoOggi)
Giappone: diminuite le esportazioni del 12,5%
Secondo il Ministero delle Finanze nipponico, ad aprile scorso la bilancia commerciale del Giappone ha registrato un passivo di 463,7 miliardi di yen (ca. 4 miliardi di euro). A causa delle ripercussioni del terremoto-tsunami del Tohoku, la produzione di automobili e semiconduttori sta tuttora ristagnando quindi le esportazioni sono calate bruscamente del 12,5% rispetto ad aprile 2010. Dall’altro lato, le importazioni hanno segnato un +8,9%, sospinte principalmente dalla crescita degli approvvigionamenti di gas naturale liquefatto (LNG). Per la ripresa della produzione industriale ci vorrà ancora tempo, perciò gli analisti prevedono che il disavanzo commerciale persisterà.
Sempre ad aprile, le esportazioni hanno raggiunto il valore di 5.156 miliardi di yen (ca. 44,8 miliardi di euro). Nel dettaglio merceologico, le automobili hanno perso il 67% sullo stesso mese 2010, risentendo delle difficoltà nell’approvvigionamento dei componenti legate al disastro sismico. Le esportazioni di componenti elettronici e semiconduttori, dirette principalmente in Asia, hanno perso il 19%. Diminuzioni sensibili anche per i personal computer e altri calcolatori elettronici, nonché per i prodotti alimentari a causa dei provvedimenti cautelari adottati da alcuni paesi clienti, per i timori di contaminazione a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima. Geograficamente, le esportazioni complessive hanno perso il 6,8% verso la Cina e il 23,3% verso gli USA.
Le importazioni sono scese a 5.619 miliardi di yen (ca. 48,9 miliardi di euro). Il caro petrolio e le maggiori importazioni di LNG, per sopperire alla carenza energetica, hanno gonfiato la bolletta energetica del Giappone. Diminuite, invece, le importazioni di personal computer dalla Cina e di parti elettroniche dagli Stati Uniti.
(ICE TOKYO)
Francia: etichetta ecologica per i materiali da costruzione
Dopo l’etichetta che indica per ciascun immobile o unità abitativa la classe di consumi energetici, un nuovo provvedimento legislativo obbligherà alcuni materiali da costruzione a riportare la quantità di emissioni di sostanze inquinanti volatili. Il Decreto del Ministero dell’Ecologia, dello Sviluppo Sostenibile, dei Trasporti e delle Abitazioni n. 2011-321 del 23 marzo 2011 prevede che questa etichetta sia obbligatoria dal primo gennaio 2012 per i prodotti messi in vendita a partire dal primo gennaio 2012 e dal primo gennaio 2013 per i prodotti messi in commercio prima del 1 gennaio 2012. Un scala da A+ a C indicherà le emissioni di sostanze volatili quali il toluene, la formaldeide, etc, per rivestimenti di pavimenti e soffitti, pareti e contro-soffitti, prodotti per l’isolamento, porte e finestre e per i prodotti destinati alla posa o alla preparazione dei prodotti sopra menzionati.
(ICE PARIGI)
India: rimosse le quote export per il cotone
Come primo segnale positivo nel rimuovere le barriere e le restrizioni per l'export del cotone e dei prodotti derivati l'India ha rimosso le quote export sui filati di cotone. A partire dal dicembre 2010 erano infatti state poste delle restrizioni quantitative sull'export dei filati con un ammontare massimo di 720 milioni di kg per l'anno 2010-2011.
L'India rappresenta uno dei mercati principali per l'approvvigionamneto di prodotti di cotone in Europa e la misura aveva creato problemi all'industria europea. A partire dal 1 aprile 2011 sono state rimosse le quote mentre tutti i contratti di esportazione devono essere registrati presso il Dipartimento indiano per il commercio estero.
(ICE MUMBAI)
Grecia: si dimezza il disavanzo commerciale con l'Italia
I dati forniti dall’Autorità Ellenica di Statistica, relativi al periodo gennaio-febbraio 2011, evidenziano che il commercio bilaterale tra l’Italia e la Grecia ha registrato un decremento del 4,5% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, attestandosi su un valore di 932 milioni di euro.
Nel periodo in esame le importazioni dall’Italia sono ammontate a 603 milioni di euro (-19,2% rispetto ai 12 mesi precedenti) mentre le esportazioni greche verso l’Italia hanno raggiunto i 329 milioni di euro, il 43% in più rispetto a quanto registrato nei primi due mesi del 2010. Il saldo, tradizionalmente favorevole all’Italia, è di conseguenza diminuito del 46,9% e si è attestato a –275 milioni di euro.
(ICE ATENE)
Brevetti: partenariato tra Europa e Tunisia
L'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) e il suo omologo tunisino, l'Istituto Nazionale di Normalizzazione e Proprietà Industriale (INNORPI) hanno firmato lo scorso 12 maggio un memorandum di accordo e di piano di lavoro per la cooperazione bilaterale.
“Questo accordo vuole dare nuovo impulso alle relazioni tra le due istituzioni e alla loro comune volontà di servire al meglio gli utenti del settore dei brevetti. L'obiettivo è quello di firmare, entro la fine del 2012, un accordo che consentirà la validazione del riconoscimento dei brevetti europei in territorio tunisino" informa una nota di EPO.
EPO è l'autorità competente per il rilascio dei brevetti in Europa, INNORPI gestisce ogni anno circa 650 brevetti e 4500 disegni industriali e si occupa anche del Registro centrale di commercio.
(Fonte: MOCI)
Polonia: novità IVA in vigore dal 1° aprile
A partire dal 1 aprile 2011 il trasferimento di merci a titolo gratuito per scopi inerenti l’attività dell’azienda verrà assoggettato ad IVA. Sono esclusi da tassazione i materiali pubblicitari, i campioni di prova e gli omaggi di valore fino a 10 PLN oppure gli omaggi di valore fino ai 100 PLN se accompagnati dalla lista delle persone a cui verrà destinato l’omaggio.
Per quanto riguarda la fornitura di servizi o merci in territorio polacco da parte di un soggetto che non possiede sede legale, nè residenza, nè luogo fisso di svolgimento della propria attività in Polonia, il contribuente IVA è sempre il soggetto che acquista le merci o riceve il servizio. Le leggi fino ad ora non stabilivano in maniera precisa a chi spettasse l’obbligo fiscale. Eccezione alla regola le attività immobiliari effettuate da soggetti esteri registrati in Polonia ai fini IVA.
Viene ufficialmente annullata la legge che vietava la detrazione dell’IVA dai servizi acquistati da soggetti aventi sede in uno dei cosiddetti paradisi fiscali”, ovvero quei paesi elencati nell’allegato nr. 5 della Normativa IVA.
Per quanto riguarda le cessioni di rottami è prevista l'applicazione del meccanismodi inversione contabile, il così detto “reverse-charge”, secondo il quale: il venditore emette la fattura senza applicare l'imposta, mentre l'acquirente integra la fattura ricevuta completandola con l'indicazione dell' aliquota e della relativa imposta.
Sempre dal 1 aprile sono soggetti ad aliquota IVA dell’8% i prodotti dolciari e le paste fresche la cui scadenza minima non superi i 45 giorni, mentre a partire dal 01 gennaio 2012 gli articoli di abbigliamento per bambini saranno soggetti all’aliquota ordinaria del 23%.
Infine i servizi di restauro e conservazione delle opere storiche sono esenti IVA, per ora sino al 31 dicembre 2011. L’esenzione è subordinata al rispetto di alcune condizioni e ad esempio riguarda i fornitori dei suddetti servizi e ha per oggetto palazzi e opere storiche inclusi in apposito registro ed è inoltre indispensabile l’autorizzazione dell’ente regionale per la conservazione degli edifici storici.
(ICE VARSAVIA)
Germania: record per import e export
Secondo i dati dell’ufficio statistico federale nel mese di marzo del 2011 la Germania ha esportato merce per un valore pari a 98 miliardi di euro ed importato prodotti per 79 miliardi di euro. Rispetto a marzo 2010 le esportazioni hanno registrato un aumento del 15,8% e le importazioni addirittura del 16,9%. Rispetto al mese precedente le esportazioni sono aumentate del 7,3% e le importazioni del 3,1%. A giugno la bilancia commerciale estera ha chiuso con un avanzo di 12,9 miliardi, contro 16 miliardi di euro nello stesso mese dell’anno scorso.
Riguardo alla distribuzione geografica dell´import-export, sempre nel mese di marzo 2011, si segnala che la Germania ha venduto merce per un valore di 59 miliardi di euro negli stati membri dell’Unione Europea (pari al 60% del totale dell´export) ed acquistato prodotti per un valore di 51 miliardi di euro (pari al 64.% del totale dell´import). Rispetto a marzo 2010 le spedizioni verso l´UE sono salite del 16% e le importazioni del 21%.
Nei Paesi terzi, cioe´ fuori dall´UE, nel mese di novembre è stata esportata merce pari a 40 miliardi di euro ed importata merce per un valore di 28 miliardi di euro. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente le esportazioni nei Paesi terzi sono salite del 15,4% e le importazioni del 9,9%.
Libano: entra in vigore nuova normativa import
Il 16 maggio 2011, entrerà in vigore la comunicazione n. 69/2011 del Consiglio Superiore delle dogane di adottare quanto stabilito dall’Organizzazione Internazionale della Dogana Libanesi, relativo all’obbligo di riportare sulle fatture commerciali il numero identificativo dei prodotti, secondo il sistema armonizzato.
(ICE BEIRUT)
Argentina: restrizioni all'import per i medicinali
Le barriere non tariffarie che ostacolano l’import in Argentina sono arrivate al settore farmaceutico. Negli ultimi giorni, alcuni laboratori che hanno sede nel Paese si sono trovati a fonteggiare difficoltà burocratiche per importare medicinali. Diverse fonti non governative hanno fatto riferimento alla tematica, sottolineando che in tutti i casi gli ostacoli saranno per i medicinali importati che abbiano un equivalente di produzione locale, per cui non si rischia un processo di carenza di prodotti.
La notizia è stata anticipata da PHARMABIZ, un website specializzato del settore che ha comunicato che le restrizioni riguardano le filiali locali dei laboratori internazionali GlaxoSmithKline, Novo Nordisk e Biotoscana.
“Ci sono stati cambiamenti nelle regole per importare, ed effettivamente diversi laboratori si trovano di fronte a un blocco dell’import in dogana senza capire esattamente di che cosa si tratti”, ha manifestato un imprenditore del settore.
Le restrizioni all’import arrivano in seguito all’incontro che il Segretario del Commercio Interno, Guillermo Moreno, ha avuto con le diverse associazioni di categoria che raggruppano i laboratori (CAEMe, CILFA, COOPERALA e CAPGEN), a cui si chiede di raggiungere un obiettivo di interscambio commerciale equilibrato tra importazioni e esportazioni del settore.
(ICE BUENOS AIRES)
Siria: OCSE aumenta rischio Paese
L’OCSE ha aumentato il rischio Paese della Siria al 7mo livello, il piu’ elevato nella scala, poiche’ le proteste nel Paese potranno creare serie problematiche economiche.
Il rating della Siria era rimasto al 7mo livello fino ad Aprile 2009, quando fu ridotto al 6sto livello, per l’aumento delle liberalizzazioni economiche ed il miglioramento degli indicatori macroeconomici del Paese.
L’aumento del rischio incrementera’ il costo degli strumenti di credito all’export, e quindi il costo dei rapporti commerciali con la Siria.
Il Governo siriano non ha ancora fornito stime sulle conseguenze economiche delle proteste, anche se il FMI ha gia’ ridotto le previsioni di crescita del PIL per il 2011 al 3,%, rispetto al 5,5% previsto ad ottobre 2010, a seguito di evidenti negative ripercussioni sull’attivita’ economica del Paese.
(ICE DAMASCO)
Azerbaijan: il nuovo codice doganale
Le Commissioni Parlamentari per la politica economica, politica del diritto e della Costituzione, hanno consigliato che venisse predisposto un nuovo progetto per il codice doganale da portare nella seconda audizione parlamentare.
Sulla base delle indicazioni, il nuovo codice doganale azero dovrebbe contenere il termine delle procedure di sdoganamento in una settimana.
Il Capo delle dogane Aydin Aliyev ha fatto presente che il predetto periodo dovrebbe essere ridotto o modificato a secondo del tipo di prodotto.
L'adozione del nuovo codice doganale creerà condizioni favorevoli per rafforzare le strutture e le tecniche del sistema doganale in conformità con le metodologie.
Sicuramente il nuovo Codice Doganale farà aumentare le entrate nel bilancio dello Stato se applicata in toto la politica tariffaria su tutte le operazioni di export-import, aumenterà l'efficienza del controllo, rafforzare la lotta contro i crimini doganali, e aumenterà le condizioni socio-economiche del personale.
Inoltre, la riforma contribuirà ad accelerare l'adesione Azerbaigian all'OMC.
(ICE BAKU)
Portogallo: aumenta l'import dall'Italia
L’interscambio commerciale tra Italia e Portogallo si è incrementato del 10,6% nel 2010, grazie alla performance delle esportazioni italiane verso il Portogallo che hanno segnalato una crescita dell’8,5%. Si registra, pertanto, una tendenza positiva, mentre il 2009 si era chiuso con un calo dell’8,3% rispetto al 2008.
Per quanto riguarda le tipologie di prodotti che il Portogallo ha importato dall’Italia nel 2010 spiccano macchine ed apparecchi (+15,9%), metalli comuni (+17,4%), veicoli e mezzi di trasporto (+16,9%), prodotti chimici (+9,0%), materiali tessili (+4,3%), abbigliamento (+6,0%) e prodotti agro-alimentari (+1,1%).
Infatti, solo per il settore dei combustibili minerali si è registrato una discesa delle importazioni italiane, con un calo del 7,2%, rispetto al 2009.
(ICE LISBONA)
Stati Uniti: aumenta del 7,3% l'import dall'Italia
Nel 2010 le importazioni statunitensi dall'Italia sono aumentate del 7,3%, da 26,2 a 28,2 miliardi di dollari. Al primo posto la categoria dei medicamenti con 1,28 miliardi di dollari, seguita da petroli ($1,27 miliardi), vini ($1,25 miliardi), calzature ($735 milioni), automobili ($645 milioni), parti per aeroplani ($594 milioni), gioielleria ($540 milioni, l'aumento del 23,5% di questa categoria è dovuto a quello del prezzo dell'oro), parti per trattori, autobus e automobili ($540 milioni), olio d'oliva ($478 milioni), articoli da viaggio ($470 milioni) e altri.
Come si adatteranno i nuovi Incoterms® ai ‘commerci particolari’
La passata edizione degli Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale – i cui echi non si sono ancora spenti e che alcuni operatori conservatori continuano a utilizzare in luogo di quella attuale – poneva un problema non da poco nella separazione di oneri e rischi tra venditore e compratore quando l’obbligazione di consegna di sostanze liquide (di qualsiasi natura) non poteva avvenire secondo i crismi del set di regole messe a punto nella Pubblicazione n. 560 della CCI, dal titolo ‘Incoterms 2000’, appunto.
L’argomento della (delicata) questione del trasferimento dei rischi di perimento (perdita e avaria) della cosa venduta dal venditore all’acquirente nella compravendita internazionale, va inquadrato nel più ampio contesto dell’obbligazione di consegna, che è quella più importante anche per gli Incoterms ® dalla quale, per giunta, nelle ‘cose determinate solo nel genere’ (come gli idrocarburi liquidi), dipende anche il trasferimento della proprietà. Andando per gradi, allora, va detto che gli Incoterms ® (di qualsiasi edizione) esprimono essenzialmente quattro condizioni chiave che si instaurano tra i due soggetti della compravendita(Cfr. dello stesso Autore ‘Incoterms ® 2010. Clausole e profili applicativi’ in Trasporti News Milano, n. 344 Gennaio 2011) ossia; l’assunzione dell’obbligazione del trasporto principale (ciò di quel tratto di itinerario sul quale le parti si devono accordare):
- Le modalità di consegna della merce
- Le modalità di passaggio dei rischi e della responsabilità nel trasporto delle merci
- L’assunzione delle operazioni corollarie al trasporto vero e proprio, come la caricazione e la scaricazione, le operazioni doganali ecc.
Il nodo centrale di questi elementi chiave sta, come si è detto, nell’obbligazione di consegna che negli Incoterms ® si schematizza nella esatta allocazione del suo ‘punto critico’, ossia del luogo e del momento in cui essa si perfeziona. E poiché dalla avvenuta consegna può determinarsi il passaggio dei rischi, così come l’obbligazione del venditore al pagamento, è intuibile come tale funzione sia, tra tutte, la più strategica e come negli Incoterms ® deve risultare agevole la sua manifestazione, soprattutto quando alla consegna sia anche subordinato il trasferimento di proprietà. Su quest’ultimo punto, invero il più coinvolgente per le parti, occorre fare alcune considerazioni. Secondo la nostra legge, allora, la proprietà nei contratti con effetti reali si trasferisce da un soggetto a un altro in due diversi modi a seconda che la cosa, per così dire, ‘trasferenda’, sia certa e determinata oppure determinata solo nella sua specie. Nel primo caso, il Codice Civile all’art. 1376, così, sul punto, letteralmente si esprime: ‘Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato’. Il negozio giuridico della compravendita, qui, sottomette il momento culminante del passaggio di proprietà al ‘semplice’ consenso tra le parti senza l’obbligo della traditio, ossia della consegna della cosa. Non così, invece, nella compravendita di cose determinate solo nel loro genere – generalmente le materie prime, le derrate alimentari, gli idrocarburi ecc. – in una parola tutte le commodities spedite alla rinfusa (da noi anche qualificate come ‘rinfuse’, appunto). In questo, più complesso, caso la proprietà, come dice il Codice all’art. 1378: ‘(…) si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo con le parti e nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere’. Come dire che, nelle ‘cose di genere’, la volontà del trasferimento della proprietà si manifesta affidando le stesse a un operatore del trasporto o della spedizione che in questo modo diventa l’unico su cui si impernia un effetto traslativo con il conseguente passaggio del rischio dal venditore al compratore. Ora, che questo celebrante – vettore o spedizioniere che sia – di un rito così importante sia designato dal venditore piuttosto che dall’acquirente non è la stessa cosa, ovviamente, con la conseguenza che tale diritto di designazione, nel contratto di compravendita, andrà a quella tra le due parti che in relazione al termine Incoterms ® prescelto è tenuta a questo genere di incombenze. Il che avviene, secondo l’attuale Edizione, in ben sette degli 11 termini citati, ovvero: CPT, CIP, CFR, CIF, DAP, DAT e DDP. Nel trasporto (esclusivamente) marittimo, come si vede, i termini di resa con trasporto ‘confermati’ sono il CFR e CIF che fino alla passata Edizione, ponevano il punto critico della consegna ‘over the ship’s rail’, ossia all’attraversamento della murata della nave come interpretato e tradotto nella versione italiana della sezione italiana della CCI. Questo, per quanto riguarda la cosa certa e determinata (1376 C.C.). Ma per le citate cose di genere, occorreva tener conto di particolari e specifiche prassi che si andavano nel tempo affermando quali customs of particular trades, di cui gli idrocarburi liquidi sono una delle categorie più cospicue e diffuse. Qui, fino all’Edizione 2000 degli Incoterms ®, l’obbligazione di consegna del venditore – nell’impossibilità di collocare il punto sopra la citata murata dato lo stato liquido della cosa pompata a pressione dentro le cisterne della nave – avveniva alla ‘prima flangia permanente di attacco’ della nave ossia al raggiungimento da parte del liquido di quel punto della manichetta che costituisce il giunto fisso di allegamento con la nave cisterna, la flangia, appunto. Qui, allora, avveniva il passaggio del rischio, mentre il trasferimento della proprietà poteva avvenire, a seconda delle scelte delle diverse Compagnie petrolifere, al porto di caricazione (cioè prima del trasporto) o a quello di scaricazione (in altre parole, all’arrivo). Quale che fosse stata l’opzione scelta per il trasferimento della proprietà, la consegna propriamente detta quale obbligazione secondo Incoterms ® del venditore veniva comunque perfezionata alla prima falangia d’attacco al porto di caricazione. Questo, quando il CFR/CIF erano regolati dalla vecchia disciplina che faceva della murata (per le dry goods) – e/o della prima flangia d’attacco (per i liquidi) – il punto critico. Secondo l’Edizione 2010 degli Incoterms ® invece, il punto critico risulta spostato in avanti rispetto alla tradizionale e classica murata essendo ora collocato on board, cioè a bordo della nave con ciò troncando definitivamente le controversie tra le parti contrattuali derivanti dall’impossibilità di fissare il punto critico quando la caricazione doveva avvenire su navi prive di murata (come le RO-RO e LO-LO). Con lo spostamento a bordo del punto critico, cioè in un punto (già) interno della nave anziché sopra il suo bastingaggio, si può facilmente prevedere che anche i citati customs del particolare settore merceologico degli idrocarburi liquidi si adegueranno trovando per il punto critico una diversa e più adeguata collocazione che, anziché posizionato alla scomoda e inusitata flangia di attacco, (comunque di opinabile interpretazione se la manichetta deve essere quella del camion-cisterna o della nave) sarà finalmente e più facilmente ‘on board’.
(Maurizio Favaro)
Azeirbaijan: nuove opportunità per le aziende esportatrici
Il governo dell'Azerbaijan con la Legge nr. 17 del 25 Gennaio 2011 cerca di stimolare il settore agricolo. Difatti, con la suddetta Legge molti macchinari ed attrezzature agricole saranno esonerati nei prossimi tre anni dal pagamento dei dazi doganali e dell'IVA per i prodotti di cui allegato.
Albania: agevolazioni doganali per le lavorazioni
Il Governo albanese ha adottato di recente un provvedimento agevolativo per l’industria a façon, che consiste nell’azzeramento delle tariffe doganali, rispetto al livello attuale del 12.5%. Secondo il premier Berisha, l’obiettivo è quello di incentivare ulteriormente lo sviluppo di quest’industria nel paese.
Le lavorazioni a façon costituiscono un’importante realtà economica per l’Albania, in quanto assorbono un grande numero di occupati e rappresentano una quota significativa delle esportazioni (ossia i 2/3).
(ICE TIRANA)
Iva, dalla Ue un regolamento che fa luce sugli adempimenti
L'obiettivo è chiarire alcune disposizioni della norma guida della disciplina comunitaria, la direttiva 112
Il regolamento mira a semplificare l'applicazione del complesso meccanismo dell'Iva chiarendo alcune disposizioni contenute nella norma guida della disciplina comunitaria in materia di Iva, la direttiva 2006/112 CE. Alcune disposizioni di questa direttiva, infatti, sono soggette all'interpretazione a opera dei singoli Stati membri. Questa forma di discrezionalità a favore dei singoli Stati membri non garantisce una applicazione uniforme della disciplina Iva nel territorio comunitario. In altri termini, il regolamento offre elementi chiarificatori per uniformare il regime dell'Iva nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea. L'ambito di riferimento, all'interno della disciplina Iva, concerne la materia della soggettività passiva, la cessione di beni e prestazioni di servizi e il luogo di effettuazione delle prestazioni imponibili. A titolo esemplificativo nella fattispecie della individuazione del luogo delle prestazioni di servizi, ruolo fondamentale riveste lo status del destinatario del servizio. Questo significa che se i servizi sono prestati a un soggetto per un uso personale ed è titolare di un numero di partita Iva, bisognerà stabilire un luogo di riferimento per la prestazione resa, in grado di conciliare il lato professionale e privato dell'individuo.
Caratteristiche della normativa
Trattandosi di un regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La veste normativa scelta, pertanto, offre sufficienti garanzie al raggiungimento del risultato di una uniforme applicazione dell'Iva su tutto il territorio comunitario. A prescindere dalle considerazioni svolte ci sarà da aspettare ancora qualche mese, tempo prezioso per operare gli opportuni accorgimenti, in quanto il regolamento, come riportato nel testo normativo, sarà applicabile a partire dal primo luglio 2011.
I punti salienti del regolamento di esecuzione
Le principali indicazioni in tema di luogo di prestazione del servizio sono contenute negli articoli che vanno dal n. 10 fino al n. 18 del regolamento in questione. Nel dettaglio l'articolo 10 disciplina quella che è la sede dell'attività del soggetto passivo Iva. Pertanto, per sede di attività si deve intendere il luogo in cui principalmente si assumono le decisioni di gestione dell'impresa, letteralmente "il luogo in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale dell'impresa". Questa definizione è di particolare importanza perché serve a chiarire una volta per tutte come non possa parlarsi di sede dell'impresa laddove sussista solamente l'indirizzo postale. Il punto fermo, quindi, è costituito dal dover individuare il luogo in cui vengono assunte le decisioni essenziali per l'attività di impresa. Il successivo articolo 11 definisce i requisiti affinché sussista una stabile organizzazione. La novità è significativa in quanto per la prima volta si esprime la definizione di stabile organizzazione, senza dover ricorrere a rinvii ad altre norme, anche sulla base delle indicazioni pervenute nel corso degli anni dalle pronunce giurisprudenziali della Corte europea.
Il concetto di stabile organizzazione
Per stabile organizzazione deve intendersi, come chiarito dall'articolo 11, qualsiasi organizzazione dotata di un grado sufficiente di permanenza e di una struttura in termini umani e di mezzi tecnici volti a poter beneficiare dei servizi ricevuti da una parte e dall'altra, in grado contraccambiare offrendo a sua volta dei servizi. Ovviamente quando si parla di stabile organizzazione si intende quella sede dotata dei requisiti definiti ma che non sia la sede principale dell'attività. I successivi articoli 12 e 13 concernono rispettivamente il domicilio e la residenza abituale delle persone fisiche sempre con specifico riferimento all'Iva.
Lo status di soggetto passivo Iva comunitario
Di rilievo è il chiarimento che il regolamento n. 282 fornisce in merito alla esatta qualificazione del soggetto passivo destinatario della prestazione o fornitura. L'articolo 18, dispone proprio, se così possiamo definirli, dei parametri o criteri in base ai quali individuare la soggettività comunitaria o extracomunitaria del destinatario dell'operazione imponibile Iva. Si legge nella suddetta lettera a), fermo restando non si sia a conoscenza del contrario, che il soggetto destinatario dell'operazione Iva sia da considerarsi stabilito nel territorio dell'Unione se ciò risulta dal numero individuale identificativo della partita Iva ovvero, comma b), laddove il soggetto non sia tenuto a una identificazione tramite partita Iva sia riconosciuta, tramite gli opportuni canali commerciali e sistemi di pagamento, la soggettività passiva comunitaria. Stesso discorso, ma speculare, vale per l'identificazione del soggetto destinatario extracomunitario. Nel comma 3, dell'articolo 18, infatti, si legge che dietro certificata documentazione fornita dal soggetto interessato, opportunamente vistata dalle competenti autorità fiscali, il soggetto fornitore Iva può riconoscere se il soggetto destinatario sia un operatore stabilito nel territorio extracomunitario.
Andrea De Angelis (Fonte: FiscoOggi)
Romania:
il commercio estero nel 2010
Secondo
le stime preliminari dell’Istituto Nazionale di Statistica, il
valore complessivo delle esportazioni FOB realizzate nel 2010 è
stato di 37.250,6 milioni di euro, mentre quello delle
importazioni CIF è stato di 46.710,8 milioni di euro. Rispetto al
2009 le esportazioni sono aumentate del 28,1% e le importazioni
del 19,9%. Il deficit commerciale FOB-CIF nel 2010 è stato di
9.460,2 milioni di euro.
Il valore degli scambi intracomunitari nel 2010 è stato di
26.871,3 milioni euro per quanto riguarda l’export e di 33.833,1
milioni di euro per l’import, rappresentando il 72,2% del totale
delle esportazioni e il 72,5% del totale delle importazioni.
Nel mese di dicembre 2010 le esportazioni sono aumentate del 39,3%
rispetto al corrispondente mese del anno precedente mentre le
importazioni hanno registrato un incremento del 24,2%. A dicembre
2010, il saldo commerciale risulta negativo per 777,6 milioni di
euro, 134,5 milioni in meno rispetto a dicembre 2009.
(ICE BUCAREST)
Albania:
accordo con le dogane italiane
Nell’ambito
della collaborazione bilaterale tra l’Italia e l’Albania, sì
è svolto di recente un incontro tra il Direttore dell’Agenzia
delle Dogane Giuseppe Peleggi ed il Direttore Generale delle
Dogane albanesi Flamur Gjyrmishka.
Con l’occasione è stato sottoscritto, tra il Direttore ad
interim della Direzione Centrale dell’Amministrazione e della
Finanza dell’Agenzia Giuseppe Favale ed il Sig. Gjyrmishka, un
accordo sulle “Analisi di Laboratorio Chimico”, che
consentirà l’effettuazione – da parte dell’Agenzia italiana
per conto delle Dogane albanesi - di varie tipologie di analisi
merceologiche relative alla corretta applicazione della
legislazione doganale.
(ICE
TIRANA)
Hong
Kong: esportazioni italiane +21%
Nel
2010 le esportazioni di Macao, pari a circa 696 milioni di euro,
sono calate del 9,3% mentre le importazioni, per un valore di
circa 4,4 miliardi di euro, hanno visto una crescita del 19,6%
rispetto al 2009; si allarga cosi’ il saldo negativo di bilancia
commerciale (circa 3,7 miliardi di euro), in aumento del 27,1% sul
2009.
Calano le esportazioni di Macao verso i principali mercati di
sbocco, nell’ordine: Hong Kong (-0,4%), Cina (- 1,4%), Stati
Uniti (-40,2%) e Unione Europea (-35,2%).
L’Italia ha ridotto i propri acquisti del 9,1% rispetto al 2009.
Per quanto riguarda le importazioni, crescono nel 2010 da quasi
tutti i principali Paesi fornitori: dalla Cina +18,6%,
dall’Unione Europea +27,5%, da Hong Kong del 14,7%.
L’Italia risulta al secondo posto tra i maggiori fornitori
dell’UE dopo la Francia, con un valore delle esportazioni di
circa 205 milioni di euro, in aumento del 21,1% rispetto al 2009,
e una quota di mercato del 4,7%.
La Germania, terzo maggior fornitore dell’UE, detiene una quota
mercato del 3%.
(ICE HONG KONG)
Afghanistan-Pakistan:
nuovo accordo per il transito
Siglato
lo scorso ottobre, l’accordo sulle merci in transito tra
Afghanistan e Pakistan (APTTA) entra in vigore il prossimo 14
febbraio. Lo ha comunicato la Conferenza delle nazioni Unite per
il commercio e lo sviluppo (Cnuced). L’accordo facilita il
transito delle merci afgane verso i porti pakistani e il flusso di
quelle pakistane verso i mercati asiatici aumentando nel contempo
i luoghi di passaggio alle frontiere.
Azeirbaijan: esenzione Iva e dazi
Il prossimo primo marzo entrerà in vigore il Decreto governativo che introduce l’esenzione del pagamento dell’IVA (18%) e doganali per alcuni prodotti di importazione.
Secondo quanto riferito dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’obiettivo e’ di promuovere il comparto dell’economia non legato al petrolio e di sostenere in particolare il settore agricolo dell’Azerbaijan. Il nuovo regime doganale semplificherà e renderà meno onerose le procedure di importazione per i seguenti beni: mangimi per allevamenti, foraggio, dispositivi di trattamento delle acque, rimorchi per trattori, veicoli per la coltivazione del terreno, attrezzature per la produzione del latte, incubatrici, attrezzature per la lavorazione della carne e del pollame e macchinari per la produzione del pane e pasta. Secondo le Autorità, dette misure dovrebbero ridurre il costo complessivo degli investimenti nel settore agricolo di circa il 10%.
(ICE BAKU)
Siria: nel 2009 Italia primo fornitore EU
Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Ufficio di Statistica siriano e relativi al 2009, le esportazioni siriane sono ammontate a SYP 488,3 miliardi (circa $10,38 miliardi) indicando una contrazione del 31,01% sul 2008, mentre l’import e’ ammontato a SYP 714,2 miliardi (circa $ 15,18 miliardi), con una diminuzione del 17,5% sull’anno precedente. Il deficit dell’interscambio si e’ quindi attestato a SYP 226 miliardi (+71% sul 2008), circa $ 4,8 miliardi. L’Italia mantiene la posizione di primo partner europeo (ottavo generale), con SYP 25,8 miliardi (circa $ 548 milioni) con una contrazione del 34,16% sul 2008 e quota sul totale importato del 3,6%. Il primo fornitore risulta essere l’Ucraina, con il 10,54% sul totale, seguita dalla Cina (8,49%) e la Turchia (7,6%).
A livello di acquirenti della Siria, l’Italia e’ il terzo maggior partner europeo (quarto generale), con SYP 27,5 miliardi (circa $ 585,4 milioni e quota del 5,6% sul totale importato) essendo preceduta dalla Francia con quota del 6,45% e dalla Germania (9,1% di quota). L’Iraq risulta infine il primo fornitore, con il 25,7% di quota sul totale.
(ICE DAMASCO)
Libano: record di importazioni dall'Italia
Secondo i più recenti dati delle dogane libanesi, l’import libanese nel 2010 si è attestato a $17,9 miliardi (+10,6% sul 2009) e l’export a $4,2 miliardi (+22,1%). Il deficit dell’interscambio e’ aumentato del 7,5% portandosi a $13,7 miliardi.
L’Italia si conferma il primo partner europeo del Libano (e in terza posizione globale) con un valore record di esportato ammontante a $1,39 miliardi (+13,9% sul 2009), precedendo sia la Germania (+1,2%) che la Francia (-24,0%).
In prima posizione troviamo gli USA con $1,91 miliardi di esportato (+8,2%) seguiti dalla Cina con $1,638 miliardi (+13,7%). L’Italia e’ il Paese che , nel 2010, ha anche ottenuto il maggior incremento percentuale dell’export, fra i primi cinque partner del Paesi dei Cedri.
(ICE BEIRUT)
Commercio estero, export extra Ue +16,7% nel 2010
Nell'intero 2010, rispetto al 2009, le esportazioni italiane verso i Paesi extra Ue sono aumentate del 16,7%, ma ancora più forte è stata la crescita delle importazioni, pari al +29,8%. Lo comunica l'Istat nelle stima preliminare. Il saldo commerciale con i Paesi fuori dall'Unione europea risulta nel 2010 così in deficit per 20,228 miliardi di euro, in netto peggioramento rispetto al deficit di 3,072 miliardi registrato nel 2009. Più della metà dell'incremento del deficit registrato tra 2010 e 2009, fa sapere sempre l'istituto, deriva dall'ampliamento del disavanzo nel comparto energetico.
Dal 2011 nuove aliquote per alcuni Paesi UE
Nel rispetto della direttiva di Bruxelles alcuni Stati hanno modificato o annunciato alcuni ritocchi alle percentuali in vigore.
C'è chi lo ha già fatto e chi ha annunziato che è in procinto di farlo. A ogni modo alcuni Stati appartenenti all'Unione europea e a quella economico-monetaria hanno deciso di modificare, nel rispetto della direttiva di Bruxelles (VI direttiva Eu 112/2006), le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. Una decisione assunta mentre in Europa, come oltreoceano, si discute sull'opportunità di trasferire la tassazione dal reddito ai consumi nell'ambito di una generale riforma fiscale.
Una decisione già presa per Portogallo e Regno Unito
Il Portogallo di recente, ha deciso l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria (imposto sobre o valo acrescentado) dal 21% al 23% (con decorrenza 1° gennaio 2011). L'aumento è di un solo punto percentuale, invece, per le aliquote Iva che sono applicabili nelle regioni autonome di Madeira e delle Azzorre. Nel dettaglio, queste subiranno un aumento dal 15% al 16%. Il Regno Unito ha deciso di aumentare l'aliquota ordinaria dell'Iva (value added tax) di 2,5 punti; dal gennaio 2011 l'imposta passerà dal 17,5% al 20%.
Una decisione annunciata per Cipro, Grecia, Lettonia…
Cipro aumenterà nel 2011 l'aliquota Iva sui prodotti alimentari e su quelli farmaceutici dallo 0% al 5%. I servizi di ristorazione passeranno all'8% mentre il livello ordinario si attesta al 15%.
La Grecia aumenterà la sua aliquota Iva. Nel dettaglio, l'aliquota ridotta aumenterà di due punti (dall'11% al 13% per i beni e servizi di cui all'allegato III del greco codice Iva). L'aliquota super ridotta, dove si applica, passerà dal 5,5% al 6,5% per i beni e servi idi cui all'allegato III, con alcuni nuovi beni e servizi che possono beneficiare del tasso super ridotto. Per alcune isole del Mar Egeo, invece, l'aliquota ridotta sarà del 9% e il tasso super ridotto è pari al 5%. Le nuove tariffe, approvate il 14 dicembre 2010 entreranno in vigore il 1° gennaio 2011.
La Lettonia ha annunciato la volontà di aumentare l'aliquota normale dell'Iva dal 21% al 22% e quella ridotta dal 10% al 12%. L'efficacia del provvedimento decorre dal 1° gennaio 2011.
… e per Polonia, Slovacchia e Svizzera
La Polonia aumenterà il tasso normale dell'Iva dal 22% al 23%. Anche le aliquote ridotte subiranno - a partire dai prossimi giorni - l'aumento dal 7% all'8% e dal 3% al 5%. Sarà modificato, inoltre, il campo di applicazione delle aliquote Iva tanto che alcuni prezzi potrebbero scendere. In applicazione della nuova legge alcuni beni assoggettati al tasso del 7% scenderanno a quello del 5%.
La Slovacchia,dal 1° gennaio 2011, ha annunciato l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal tasso del 19% a quello del 20%. Le aliquote ridotte, invece, rimarranno invariate.
La Svizzera aumenterà il tasso standard di 0, 4 punti percentuali dell'Iva e, quindi, dal 7,6% all' 8%. Le aliquote ridotte subiranno un innalzamento, rispettivamente, di 0,1% (ovvero dal 2,4% al 2,5%) e di 0,2% (dal 3,6% al 3,8).
Le proposte statunitensi …
Da tempo si discute, nell'ambito di una riforma fiscale, di trasferire la tassazione dal reddito ai consumi. Negli Stati Uniti, ad esempio, si parla di fair tax. Lo scopo non sarebbe quello di tassare la ricchezza (i redditi sono attribuiti ai lavoratori "al lordo") ma di colpire i consumi (prevedendo, ovviamente, differenti aliquote o aliquote zero per beni di necessità). In altri termini, attraverso questo meccanismo, pagherebbe di più chi spende di più.
Del resto, l'Iva, mediante un sistema di detrazioni imposta da imposta, colpisce soltanto la parte di incremento che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione fino ad incidere integralmente sul consumatore finale (inciso), che, nella sostanza, corrisponderà l'intera imposta.
Anche i costi di gestione per lo Stato, in tal modo, potrebbero essere ridotti (dichiarazioni dei redditi meno complesse e più snelle a fronte di più accurati scontrini e fatture fiscali) e buona parte dell'evasione fiscale sarebbe "costretta" a emergere. … e quelle italiane
Anche in Italia, molteplici sono i dibattiti circa la rimodulazione del carico impositivo mediante un suo spostamento dalle imposte sui redditi all'Iva. Come noto, attualmente esistono 3 aliquote Iva (più una teorica aliquota zero rate prevista per taluni regimi speciali). Quella ordinaria del 20% (residuale), quella ridotta del 10% dovuta per determinati prodotti alimentari e particolari operazioni di recupero edilizio ovvero per i servizi turistici, quella super ridotta del 4% che, ad esempio, è imposta sulla vendite di generi di prima necessità (ed è accordata perché in vigore alla data del 1° gennaio 1991). Quella dello 0%, infine, è prevista, ad esempio, per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica.
Le aliquote sono definite nella tabella A allegata al Dpr n. 633/1972 (cfr., inoltre, l'articolo 74, comma 7, nonché l'articolo 30, comma 3, lett. a), del Dpr n. 633/1972).
Concludendo, uno spostamento dei carichi tributari dalle dirette alle indirette potrebbe avere effetti positivi sulla convenienza a lavorare e a investire in modo da provocare, nella sostanza, una forma di svalutazione.
Fonti: world tax advisor (www.deloittetax.at ) Boris Bivona (FiscoOggi)
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